Art. 3.
(Ufficio per le politiche concernenti la violenza sessuale sulle donne).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, un apposito Ufficio per le politiche concernenti la violenza sessuale sulle donne, con il compito di coordinare gli interventi volti a fornire aiuto e consulenza alle donne vittime di violenza sessuale e di vigilare sull'attuazione della presente legge.